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Art. 1 - Il torneo di calcio “Open” è formato da Tre gironi: Serie A Cusio, Serie B Cusio e Serie A Novara.
Art. 2 - Partecipano al campionato le squadre regolarmente affiliate al CSI per l’anno 2009-2010.
Art. 3 - All’attività (agonistica e ricreativa) possono partecipare tutti gli atleti che non abbiano disputato gare ufficiali di campionato federale, o altro ente, nell’anno in corso ( dal 01-09-2009). Si precisa ulteriormente che giocatori menzionati in distinta, ma che non sono scesi in campo nemmeno per un minuto potranno partecipare alle gare sotto l’egida del CSI.
Art. 4 - I giocatori per partecipare al campionato dovranno aver compiuto il 18° anno di età ( Salvo particolari deroghe).
Art. 5 - Il termine di iscrizione dei giocatori per il campionato in corso è il 31 marzo 2010.
Art. 6 - I giocatori iscritti ad una squadra sono vincolati ad essa per tutta la durata del torneo.
Art. 7 - Al campionato sono ammessi i giocatori squalificati in FIGC o altri enti di promozione sportiva, ma possono effettuare attività solo a squalifica scontata.
Art. 8 - Nessun giocatore può partecipare alle gare se la richiesta di tesseramento non è stata consegnata al CSI nei termini previsti. La tessera CSI è strettamente personale: tutti i giocatori e dirigenti dovranno tassativamente esserne muniti.
Art. 9 - La richiesta di tesseramento dovrà essere compilata correttamente in ogni sua parte a macchina o in stampatello e firmata dall’atleta.
Art. 10 - La tessera CSI è l’unico documento valido per partecipare all’attività. In mancanza della tessera il giocatore potrà prendere parte alla gara con un documento di riconoscimento da elencare sulla distinta e la documentazione dell’effettuato tesseramento.
Art. 11 - La tessera ha validità unicamente per l’anno sportivo per il quale è stata rilasciata. La stagione sportiva per il calcio in forza della convenzione tra CSI e la FIGC ha inizio il 1° Settembre e termina il 31 Luglio.
Art. 12 - La tessera ha validità solo se munita di fotografia del tesserato autenticata dal comitato organizzatore.
Art. 13 - Ogni società può tesserare un numero illimitato di giocatori.
Art. 14 - La firma del Presidente della società apposta in calce alla tessera è considerata quale garanzia dell’esattezza dei dati anagrafici indicati sulla tessera stessa della firma del giocatore e sottintende che da parte del Presidente sono stati effettuati gli opportuni accertamenti. I Presidenti di società sono responsabili anche dell’eventuale tesseramento di giocatori che risultassero poi non tesserabili ( fuori età, squalificati ecc. ….), e di qualsiasi problema derivato dalla mancanza del certificato medico di idoneità per attività agonistica necessario per ogni tesserato.
Composizione squadre e sostituzioni
Art. 1 - Le squadre dovranno essere composte da n°11 giocatori; per poter iniziare l’incontro ogni squadra dovrà presentare in campo minimo 7 giocatori più un guardialinee tesserato ( che non potrà prendere parte al gioco). La squadra ospitante dovrà inoltre, presentare anche un responsabile dirigente non giocatore quale responsabile arbitro. Tutti giocatori e dirigenti che si intendono utilizzare dovranno essere obbligatoriamente segnati in distinta prima dell’inizio dell’incontro.
Art. 1 bis - Gli incarichi di: guardialinee, responsabile arbitro, dirigente, dirigente accompagnatore e allenatore, possono essere ricoperti da un medesimo tesserato, purché vengano rispettate le clausole di cui sopra.
Art. 2 - Sono ammesse n° 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo. I giocatori potranno essere sostituiti in qualsiasi momento. Le sostituzioni dovranno essere effettuate a gioco fermo previo avviso all’arbitro.
Adempimenti delle società
Art. 1 - Presentazione documenti
Il dirigente o il responsabile arbitro dovrà consegnare all’arbitro almeno 15 minuti prima dell’ora ufficiale di inizio della gara le tessere dei giocatori accompagnate da un elenco in duplice copia sul quale debbono essere indicati tutti i nominativi dei giocatori - con specifica del capitano e vice capitano- del dirigente accompagnatore delle persone ammesse in campo con varie mansioni e del tesserato messo a disposizione per assolvere le funzioni di guardia linee con a fianco il numero delle rispettive tessere. Oltre a questi la squadra ospitante dovrà anche fornire un dirigente che assolva la mansione di responsabile arbitro. Per i suddetti elenchi possono essere usati i moduli forniti dal CSI. Le società che compilano elenchi in modo inesatto, incomprensibile o che usino moduli personalizzati che il comitato organizzatore ritenga poco idonei, saranno punite con ammenda aumentabile in caso di recidività. Nessun dirigente o atleta potrà essere ammesso all’interno del recinto di gioco se sprovvisto della tessera CSI o di un documento ufficiale di identità e se non iscritto nell’elenco consegnato al direttore di gara.
Art. 2 - Il responsabile arbitro
La squadra ospitante deve provvedere ad un responsabile arbitro. Questi dovrà essere un tesserato non giocatore indicato in distinta il quale dovrà:
a) Accogliere l’arbitro facendosi riconoscere.
b) Accompagnarlo presso lo spogliatoio.
c) Vigilare sulla sua incolumità dal suo arrivo alla sua partenza dal recinto di gara.
d) Assisterlo per tutto ciò di cui può aver necessità.
La segnalazione da parte del direttore di gara di un comportamento non consono a quanto sopra da parte del responsabile arbitro comporterà sanzioni disciplinari sia nei confronti del tesserato che nei confronti della società stessa.
Art. 3 - Tesserati ammessi in campo
Oltre ai giocatori sono ammessi sui campi di gioco per ciascuna società n° 4 rappresentanti purché muniti della tessera CSI. Tutte le persone ammesse in campo hanno l’obbligo di comportarsi sportivamente e correttamente cooperando nell’ambito delle proprie mansioni al regolare svolgimento della gara; in caso contrario l’arbitro a suo insindacabile giudizio ha la facoltà di allontanarle dal campo. Qualora i suddetti dirigenti fossero sprovvisti di tessera essi potranno entrare in campo con un documento salvo l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di disciplina.
Art. 4 - Colori e numeri maglie
Qualora le squadre in gara abbiano maglie dello stesso colore o che a giudizio dell’arbitro sono confondibili è obbligo della società ospitante sostituirle. Tutti i giocatori di una squadra devono indossare maglie identiche eccetto il portiere e con numerazione progressiva. La sola numerazione sui calzoncini non è ritenuta sufficiente. Alle società in difetto saranno applicate le sanzioni previste dal regolamento di disciplina.
Art. 5 - Palloni
La squadra ospitante all’atto della presentazione dei documenti dovrà presentare almeno 3 palloni regolamentari in buonissimo stato. In caso di disaccordo sul pallone da usare l’arbitro indicherà quello più idoneo. La mancata presentazione dei palloni o la presentazione di palloni non ritenuti idonei dall’arbitro comporta per la società in difetto una ammenda.
N.B. Nel caso in cui per qualsiasi motivo un incontro avrà svolgimento su campo neutro entrambe le società hanno l’obbligo di mettere a disposizione del direttore di gara due palloni secondo le modalità sopra citate.
Art. 6 - Tempi di gioco
Le gare del campionato si disputeranno in due tempi della durata di 35 minuti l’uno.
Art. 7 - Campi di gioco e orari
Tutte le gare si disputeranno il sabato e la domenica salvo particolari disposizioni del comitato organizzatore. La presentazione delle squadre in campo deve avvenire all’orario fissato in calendario. E’ tuttavia ammessa una tolleranza massima pari ad un tempo di gioco cioè 35 minuti che comporta per la società in difetto una ammenda aumentabile in caso di recidività. Si sottolinea che per tolleranza massima di 35 minuti si intende che l’arbitro designato dovrà inderogabilmente dare il fischio di inizio della gara non oltre 35 minuti dopo l’orario ufficiale. La squadra responsabile del ritardo sarà dichiarata rinunciataria perderà la gara 0-3 e verrà multata.
Art. 8 - Il fuori gioco
La regola del fuori gioco vale su tutti campi di gioco.
Art. 9 - Spostamenti Gare
Non sono ammessi spostamenti di calendario e di data. Per constatati casi di forza maggiore si concederanno spostamenti purché richiesti entro le 21,30 del Lunedì precedente la data ufficiale in cui l’ incontro avrebbe dovuto disputarsi. La commissione organizzatrice comunque ha la facoltà di accettare o negare tale richiesta a seconda dei casi e delle motivazioni addotte.
Art. 10 - Recuperi
Nel caso di rinvio di un incontro le due società sono tenute a fissare immediatamente data, orario e campo su cui disputare il recupero e comunicarlo al comitato organizzatore il lunedì successivo. In caso di mancata comunicazione tali dati saranno fissati improrogabilmente dalla commissione giudicante la settimana successiva.
Art. 11 - Sospensione di una gara o del torneo per maltempo
L’impraticabilità del campo sarà decisa solo dall’arbitro dell’incontro. In caso di sospensione del torneo per maltempo verrà effettuata comunicazione alle singole società. Nei casi di persistenza del maltempo o per qualsiasi altro motivo le società sono tenute a chiedere informazioni alla segreteria del CSI (Tel. 0322 955029)
Art. 12 - Non è prevista la designazione di guardialinee ufficiali. Le società sono tenute a porre a disposizione dell’arbitro per assolvere detta funzione un calciatore o un dirigente regolarmente tesserato che non siano colpiti da provvedimenti disciplinari. E’ inibito ai dirigenti ai calciatori ed in genere a tutti i tesserati del CSI o altri enti colpiti da provvedimenti di squalifica o inibizione di svolgere le funzioni di guardialinee fino a quando risulti regolarmente scontata la sanzione loro inflitta pena l’inasprimento della stessa e la perdita della partita per 0-3 alla squadra che lo ha utilizzato. I guardialinee anche se atleti non potranno prendere parte al gioco e verranno considerati come giocatori in campo. Qualora vengano espulsi verranno sostituiti da un tesserato (dirigente o giocatore ) in distinta.
Arbitri e commissari di campo
Art. 1 - La direzione delle partite sarà affidata ad arbitri designati dalla Commissione preposta.
Art. 2 - In caso di assenza dell’arbitro dopo l’attesa regolamentare di 35 minuti le due squadre potranno:
1. Lasciare il campo
2. Accordarsi nello scegliere una persona disponibile per la direzione della partita, in questo caso i due capitani dovranno controfirmare il rapporto arbitrale per accettazione prima dell’inizio della gara.
Art. 3 - La commissione Calcio può inviare degli incaricati in veste di commissari di campo con il compito di riferire sull’andamento delle gare. I commissari di campo in caso di necessità debbono assistere e tutelare l’arbitro ed invitare ove occorra i dirigenti delle società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell’ordine pubblico. Salvo il caso in cui sopra essi potranno astenersi dal rivelare il mandato ricevuto. I commissari di campo qualora lo ritengano opportuno hanno diritto ad entrare nel recinto del campo di gioco.
Art. 4 - Direzione del campionato
La direzione del Campionato o Torneo sia per la parte tecnica che disciplinare è di esclusiva competenza della commissione Tecnica calcio a 11 che prenderà tutti i provvedimenti del caso.
Regolamento generale della disciplina
Art. 1 - Perdita della gara
a) La società che ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano influito sullo svolgimento regolare di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione soggiace alla perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3.
b) La punizione sportiva di perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate qualora la responsabilità dei fatti sopra citati risulti di comune ad entrambe.
c) La punizione sportiva di perdita della gara è parimenti inflitta alla società che fa partecipare alla gara dirigenti o giocatori squalificati o comunque non abbiano titolo per prendere parte legittimamente a gare.
La posizione dei giocatori di riserva determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara anche nel caso questi non vengano utilizzati nella stessa. Oltre alla punizione sportiva della perdita della gara verrà comminata alla società una ammenda.
Art. 2 - Sanzioni a carico delle società
Le società che si rendono responsabili della violazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione vigente sono punibili secondo la natura e la gravità dei fatti commessi con una o più delle seguenti sanzioni:
1. ammonizione
2. ammenda
3. penalizzazione di uno o più punti in classifica
4. retrocessione all’ultimo posto in classifica
5. esclusione dal campionato o torneo
proposta di radiazione dai ruoli CSI previo deferimento al Consiglio Provinciale .
Art. 3 - Sanzioni a carico dei tesserati a) I dirigenti, i soci, i giocatori o comunque tesserati che si rendano responsabili delle violazioni regolamentari e di ogni altra disposizione vigente sono punibili secondo la gravità dei fatti commessi con una o più delle seguenti sanzioni:
a. ammonizione
b. inibizione temporanea o definitiva a ricoprire cariche sociali e a svolgere qualsiasi attività sportiva più ammenda in caso di recidività
c. squalifica per una o più giornate di gara a tempo determinato
d. proposta di ritiro definitivo della tessera associativa previo deferimento a Consiglio Provinciale
e. Perdita temporanea o definitiva della qualifica di socio
b) Ai giocatori che firmano richiesta di tesseramento per più di una società si applica la squalifica di almeno sei mesi.
Art. 4 - Inasprimento delle sanzioni - La recidività
La società il socio il giocatore o comunque il tesserato in genere che dopo essere stato punito nell’anno sportivo in corso per una qualsiasi violazione delle norme regolamentari o ad ogni altra disposizione vigente ne commetta altra della stessa specie soggiace ad aggravamento della sanzione tecnico disciplinare. Spetta all’organo della disciplina sportiva fissare i limiti tenuto conto della gravità dell’infrazione e dei procedimenti disciplinari del trasgressore.
Art. 5 - Esecuzioni delle sanzioni
a) le sanzioni che comportino squalifiche di tesserati per una o più giornate di gara devono essere scontate in quelle immediatamente successive alla data di affissione del relativo comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari fatto salvo l’istituto della sospensione condizionale;
b) il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nel campionato e per la squadra nella quale egli giocava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento;
c) i dirigenti i soci i giocatori ed i tesserati in genere colpiti da provvedimenti disciplinari a termine (squalifiche a tempo, inibizioni ecc.) non possono svolgere alcuna attività sportiva (campionato o coppa che sia) fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione agli stessi inflitta;
d) le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. Eccezione: qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva;
e) le sanzioni in tutto debbono essere scontate anche per il solo residuo, solo se superiori ad 1 (una) giornata, nell’anno sportivo seguente anche nel caso in cui il giocatore ed il tesserato colpito da sanzione abbia cambiato società;
f) tutti i provvedimenti a carattere definitivo previsti dal presente regolamento sono immediatamente esecutivi ma devono essere sottoposti alla ratifica della Consiglio Provinciale che in tale sede ha facoltà di commutare la pena;
g) le sanzioni di carattere disciplinare inflitte dagli organi della disciplina sportiva sono immediatamente esecutive fatto salvo l’istituto della sospensione condizionale anche se contro di esse sia presentato ricorso.
Art. 6 - Sospensioni cautelari
Il giudice sportivo può disporre in via cautelare la sospensione di ogni attività sportiva a carico dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso procedimento disciplinare. Il provvedimento perde efficacia dopo un mese dalla sua data salvo rinnovo. Qualora il giudice sportivo presuma di irrogare una sanzione disciplinare superiore a tre mesi lo stesso provvederà a sospendere in via cautelare il tesseramento ed a convocarlo entro 45 giorni per la discussione dei fatti. Se la parte interessata non è convocata entro il termine di cui sopra il provvedimento di sospensione è annullabile su ricorso della parte interessata alla commissione Provinciale Giudicante. Qualora la parte interessata regolarmente convocata entro il termine di cui sopra non si presenti il giudice sportivo ha facoltà di deliberare in merito.
Art. 7 - Automatismo delle sanzioni
L’espulsione da campo di un giocatore comporta l’automatica squalifica per una gara da scontarsi nella prima gara ufficiale immediatamente successiva a quella in cui il giocatore è stato espulso.
Art. 8 - Non impugnabilità delle sanzioni
Non sono impugnabili in alcuna sede e sono immediatamente esecutivi i provvedimenti disciplinari:
a) ammonizioni a società e giocatori
b) squalifica a giocatori fino a due giornate di gara squalifiche a termine fino a 15 giorni
c) inibizioni a tesserati non giocatori fino ad un mese
d) provvedimenti pecuniari quando non siano superiori al 30% del massimo.
Per i provvedimenti suddetti attesa la loro impugnabilità si prescinde dalla motivazione sul comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari.
Art. 9 - Recidività delle ammonizioni
I giocatori che durante lo svolgimento dell’attività abbiano ricevuto per qualsiasi motivo n° 3 ammonizioni ufficiali ( in gare diverse) saranno squalificati per una giornata di gara; scontata la quale le precedenti ammonizioni costituiranno motivo di ulteriore recidività. Dopo la prima squalifica per somma di ammonizioni le ulteriori squalifiche per recidività saranno nell’ordine 2 /1. Il giudice sportivo segnerà sul comunicato stesso i giocatori che per avvenuta somma di ammonizioni dovranno scontare un turno di squalifica.
Al termine di ogni gara comunque è facoltà delle singole società chiedere all’arbitro l’elenco degli ammoniti ed espulsi della gara stessa tramite consegna di un modulo reperibile presso la sede del comitato organizzatore che il direttore di gara completerà con le generalità dei giocatori e dirigenti puniti. Tali dati ogni modo avranno esclusivamente valore informativo e non ufficiale.
Art. 10 - Rinuncia a gare
La società che rinuncia alla disputa di una gara subisce la perdita della stessa per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica oltre all’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento di disciplina. L’ammenda verrà dimezzata e la penalizzazione verrà annullata in caso di rinuncia preventivamente e tempestivamente annunciata. Una eventuale recidività annullerà queste ultime agevolazioni.
Art. 11 - Il comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari
Il comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari è l’unico documento probatorio circa la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari. Ogni società e tenuta ad consultarlo per le necessità del caso; la segreteria del CSI invierà alle società a mezzo e-mail, lettera o fax lo stesso. L’eventuale mancato recapito del comunicato non ha rilevanza agli effetti della decorrenza dei termini. Sarà cura delle società stesse interessarsi per le necessità del caso.
Art. 12 - Rinuncia, ritiro o estromissione dal campionato
a) Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si siano iscritte e di condurre a termine le gare iniziate;
b) La società che rinuncia alla disputa di una gara o che si ritira da una gara iniziata oltre al pagamento delle ammende e degli eventuali indennizzi subisce ogni volta la perdita della gara con il punteggio di 0-3 ed inoltre la penalizzazione di un punto in classifica. (Nello specifico vedere Art. 10 Rinuncia a gare)
c) Qualora una società si ritiri da una qualsiasi competizione ufficiale o ne venga esclusa tutte le gare precedentemente disputate dalla sua squadra non hanno valore per la classifica che viene stabilita senza tener conto dell’esito delle gare stesse.
d) La società che rinuncia per la terza volta ad una gara viene automaticamente esclusa dalla manifestazione con le conseguenze previste dal comma c)
e) Qualora una società dichiari di ritirarsi da una manifestazione o ne venga esclusa se ha disputato la metà più una delle gare non si applicano i provvedimenti sulla classifica di cui al precedente comma c) in tal caso la società viene semplicemente considerata rinunciataria alle gare ancora in calendario.
Le società che si ritirano o che vengono estromesse da qualsiasi manifestazione non potranno presentare domanda di iscrizione alla successiva edizione della manifestazione stessa.
I ricorsi
a) I ricorsi devono essere inoltrati all’organo competente secondo le modalità previste dal Regolamento per la Giustizia Sportiva.
b) La tassa-reclamo per l’istanza al Giudice Unico è pari a € 50.
La tassa-reclamo per l’istanza al Comitato Provinciale Giudicante è pari a € 80.
Le classifiche
Art. 1 - La classifica
La compilazione della classifica segue i seguenti parametri:
Tre punti in caso di vittoria
Un punto in caso di pareggio
Zero punti in caso di sconfitta
Nel caso in cui due squadre terminino a parità di punteggio verrà presa in considerazione la classifica disciplina. Nel caso la parità persista si esamineranno, prima gli scontri diretti, quindi la differenza reti ed infine le reti fatte.
Art. 2 - La classifica disciplina
La classifica disciplina viene stilata calcolando il punteggio corrispondente ai punti disciplina ( Tabella A) moltiplicato per il parametro fisso 0,10 indicato dal “ Piano nazionale dell’attività sportiva 2000-2001”.
Tabella A
A carico delle società Punti
- Perdita della gara per motivi disciplinari 20
- Perdita della gara per rinuncia 20
- Ammenda per ogni € 10. 1
A carico di dirigenti - Tecnici - Giocatori - Altri tesserati
- Ammonizione 0,25
- Ammonizione con diffida 0,50
- Squalifica per una o più gare 1
punto per ogni giornata di squalifica
- Squalifica a tempo, per ogni 30 giorni di squalifica 5
Inoltre la squadra che si aggiudicherà tale classifica riceverà un premio pari a Euro 150,00, mentre la seconda usufruirà dell’adesione al C.S.I. gratuita al campionato stesso l’anno successivo.
Tasse e ammende
Massimo ammenda Euro 200,00
Ritardata presenza in campo
(1° volta) Euro 10,00
(2° volta) Euro 20,00
Ecc. …
Distinta non regolamentare o consegnata in ritardo
(1° volta) Euro 10,00
(2° volta) Euro 20,00
Ecc. …
Mancanza di idoneità del pallone o segnatura del campo
(1° volta) Euro 10,00
(2° volta) Euro 20,00
Ecc. …
Rinuncia gara senza preavviso o ritiro durante la gara(1° volta) Euro 40,00
(2° volta) Euro 80,00
(3° volta) Euro 120,00 + Esclusione
Perdita della gara per irregolare tesseramento
(1° volta) Euro 50,00
(2° volta e successive) Euro 100,00
Ritardo nel pagamento delle sanzioni disciplinari Euro 30,00
Inoltre le società riceveranno 4 speciali punti penalità per ogni ammonizione comminata ai propri tesserati e 8 per ogni espulsione. Al termine del girone di andata e di quello di ritorno le società saranno multate con un’ammenda pari ad 1,00 € per ogni punto penalità accumulato. Il ritardo nel pagamento i tali penalità sarà punito con un’ammenda come sopra.
Varie
Art. 1 - E’ facoltà della Commissione Calcio CSI stabilire modalità o varianti al presente regolamento. L’iscrizione al campionato o torneo implica la totale accettazione del presente regolamento.
Art. 2 - Il Comitato organizzatore del CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose prima durante e dopo le gare salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della tessera.
Art. 3 - Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento e non in contrasto con esso vigono lo statuto ,il regolamento organico CSI e il regolamento per la giustizia sportiva nonché le carte federali della FIGC e la convenzione CSI / FIGC.
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